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Tratto da http://www.farmacistiallavoro.it

Quando è dovuto il diritto di chiamata? In quali casi il farmacista può rifiutarsi di intervenire? In questo approfondimento Farmacisti Al Lavoro vuole offrire un chiarimento ai cittadini, che spesso in buonafede ignorano i meccanismi di funzionamento del servizio notturno.

 

L’obbligo di intervento del farmacista di turno è un argomento che talvolta genera incomprensioni tra il cittadino che ha bisogno di un farmaco durante l’orario di chiusura della farmacia e il farmacista reperibile. In questo approfondimento Farmacisti Al Lavoro vuole offrire un chiarimento su questo tema controverso, delineando quali siano gli effettivi doveri del farmacista responsabile del servizio notturno. In particolare vogliamo focalizzare la nostra attenzione su due aspetti, spesso in buonafede ignorati dal cittadino: il diritto di chiamata e l’obbligo di ricetta medica urgente.

 

Il diritto di chiamata è obbligatorio, e data l’esiguità dell’importo non si capiscono le ragioni di chi lo contesta.

Diritto di chiamata.

Il diritto di chiamata è un costo che la farmacia di turno addebita al cittadino che si rivolge al farmacista durante l’orario di chiusura della farmacia. Ha un importo di 7.50 € durante la chiusura notturna (10.00 € per le farmacie rurali sussidiate). Il diritto di chiamata è una voce dello scontrino fiscale che il farmacista è tenuto ad esigere, e l’unico caso in cui questo importo viene omesso è quando il cittadino presenta una ricetta rossa mutualistica redatta dalla guardia medica o dal pronto soccorso, in quanto in questo caso il diritto di chiamata viene rimborsato alla farmacia direttamente dall’azienda sanitaria, assieme al costo del farmaco dedotto di eventuali ticket e quote stabilite su base regionale. In tutti gli altri casi il diritto di chiamata deve essere applicato: sbaglia quindi il farmacista che non lo richiede e sbaglia il cittadino che insiste per non pagarlo. Da notare che il medico non ha alcun potere di imporre alla farmacia di non far pagare questo diritto di chiamata, e il diritto di chiamata è dovuto anche dal medico che si voglia approvigionare in prima persona di farmaci urgenti, per sè o per un proprio paziente. Aldilà di tutto, questi numeri sono talmente esigui che non si capisce quale sia la ragione delle controversie che spesso il diritto di chiamata genera: basti pensare che questi importi fanno riferimento ad una convenzione stipulata nel 1993 e solo recentemente aggiornata, dalle 7500 lire a cui è stata ferma per oltre vent’anni. Se pensate che 7.50 € per un farmaco urgente siano troppi, sperate di non avere un tubo che perde perchè chiamare un idraulico alle 4 di mattina vi costerebbe almeno sei volte tanto.

Obbligo di intervento.

I casi in cui il farmacista è tenuto a rispondere alla chiamata non sono chiaramente specificati da una legge nazionale, anche perché il servizio notturno è regolato da apposite leggi regionali. Esistono tuttavia alcuni elementi comuni alle varie leggi regionali, che delineano essenzialmente due casi di obbligo di intervento:

  • Ricetta medica urgente, dichiarata tale dal medico prescrittore. In linea del tutto teorica, anche il medico della guardia medica o del pronto soccorso dovrebbero specificare la natura dell’urgenza. Tuttavia, per prassi, in presenza di una ricetta della guardia medica o del pronto soccorso il farmacista sceglie di intervenire in ogni caso, perchè presume che le ricette redatte da queste strutture abbiano di per sè carattere di urgenza.
  • Situazione di urgenza, riconosciuta tale dal farmacista. Per i farmaci che non richiedono prescrizione medica, il farmacista può scegliere di intervenire anche in assenza della stessa se ritiene che la richiesta del cittadino sia effettivamente urgente. Il classico esempio è quello della Tachipirina, un farmaco che viene usato come antipiretico: non richiede prescrizione medica, ma è chiaro che se voi o vostro figlio avete la febbre a trentanove sussiste per voi l’effettiva necessità di assumerla. Il fatto che il farmacista in questo caso possa scegliere se intervenire o meno non lo esenta dalla responsabilità di eventuali conseguenze del suo mancato intervento, e infatti un collega è stato condannato per essersi rifiutato di dispensare proprio una Tachipirina. Esistono però pochi altri casi di farmaci da banco che siano indicati in condizioni di effettiva urgenza, quindi per la maggior parte delle situazioni l’obbligo di chiamata fa riferimento al punto precedente. Ed è ovvio che se il farmaco di cui avete bisogno richiede prescrizione medica e voi non siete in possesso della stessa non c’è alcuna ragione per la quale il farmacista dovrebbe intervenire.

In virtù di quanto detto, ora sappiamo che il farmacista non solo può, ma deve esigere il diritto di chiamata, ed è effettivamente obbligato ad intervenire solo in presenza di una ricetta medica urgente oppure in situazioni da lui ritenute urgenti, limitatamente a farmaci da banco o prodotti senza obbligo di prescrizione. Anche un latte in polvere può ricadere in queste situazioni, perché il digiuno prolungato è una condizione potenzialmente pericolosa nel lattante. Non ricadono sicuramente in questa casistica due prodotti che vengono frequentemente richiesti durante il servizio notturno: gli assorbenti e i ciucci, che peraltro non devono obbligatoriamente essere detenuti dalle farmacie. Infatti, un bambino che piange tutta la notte e tiene svegli i genitori configura sicuramente una situazione spiacevole e forse anche un’urgenza, ma non di tipo sanitario: l’unica per il quale il farmacista è tenuto ad intervenire. Da notare che, in particolare nei piccoli paesi, il farmacista potrebbe non essere fisicamente in farmacia al momento della chiamata: nessun problema, basta chiamare e lui accorrerà prontamente, per garantire il servizio.

<Lei è di turno quindi mi deve dare quello che le chiedo> è una frase che per fortuna non mi è mai capitato di sentire in oltre 150 servizi notturni svolti negli ultimi cinque anni, ma so di alcuni colleghi a cui è capitato.  Questo nasce sicuramente da un equivoco di cui il cittadino è ovviamente ignaro in quanto non conosce il funzionamento del servizio farmaceutico: ma è importante tenere sempre presente che il farmacista difficilmente lavora di notte e il giorno dopo riposa: di solito, soprattutto se è il titolare, ha lavorato il giorno prima e lavorerà anche il giorno dopo. Ed è questa la ragione per cui il servizio farmaceutico notturno, come ogni servizio emergenziale, deve essere sfruttato nei casi di effettiva necessità.